Consiglieri comunali
1. La posizione giuridica, lo status e le conseguenti responsabilità dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge vigente;
2. Sono altresì regolati dalla legge i casi di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.
4. Nei casi di surroga, il nuovo consigliere entra in carica non appena il Consiglio comunale avrà adottato la relativa deliberazione.
Competenze e attribuzioni dei consiglieri comunali
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
2. In particolare, il consigliere comunale è titolare dei seguenti diritti:
a. diritto di iniziativa su tutte le deliberazioni di competenza del consiglio;
b. diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
c. diritto di ottenere dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune, le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato, in conformità alle norme contenute nell'apposito regolamento;
d. diritto di ottenere dal Sindaco risposta agli atti ispettivi entro 15 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
3. Il consigliere comunale esercita il proprio mandato nell'esclusivo interesse della comunità locale e contribuisce con il suo operato al conseguimento degli obiettivi di sviluppo e di progresso verso i quali é orientata e diretta l'azione amministrativa del Comune.