Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti, temporanee e speciali.
2. Le commissioni consiliari possono avere funzione di controllo e garanzia, di studio o di programmazione.
3. Il regolamento disciplina, per ciascuna tipologia, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
4. La presidenza delle commissioni con funzione di controllo e garanzia deve essere attribuita a componenti delle minoranze consiliari.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori il Sindaco, gli Assessori, i dirigenti dei servizi comunali, i funzionari ed i rappresentanti di forze sociali, economiche, culturali, gli organismi associativi per l'esame di specifici argomenti.
6. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori tutte le volte che questi lo richiedano.
7. I Consiglieri comunali di sesso femminile fanno parte di diritto della commissione consultiva per le pari opportunità fino alla concorrenza della metà dei suoi componenti
I° COMMISSIONE